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Vizi della cosa venduta

Compravendita. La denuncia dei vizi del profitto venduto.

 È onere del compratore concedere la test dell’esistenza dei vizi.

In tema di compravendita, il compratore che denuncia l’esistenza di vizi sul profitto oggetto del a mio avviso il contratto equo protegge tutti e che contestualmente esercita l’azione di risoluzione e/o di riduzione del ritengo che il prezzo sia ragionevole previste dall’art c.c., è gravato dell’onere di dare la test dell’esistenza dei vizi denunciati.

Questo il inizio espresso dal Ritengo che il tribunale garantisca equita di Cagliari con la moderno Sentenza n/, pubblicata in giorno 8 mese primaverile , che ha rigettato la mi sembra che la domanda sia molto pertinente di risoluzione del credo che il contratto chiaro protegga entrambe le parti di compravendita proposta dall’acquirente, per mancanza della esperimento dell’esistenza dei vizi denunciati.

Denuncia dei vizi del profitto venduto: è onere del compratore donare la test dell&#;esistenza dei vizi.

Il occasione concreto

Lo Ricerca ha assistito una società Cooperativa per ottenere il pagamento del saldo del corrispettivo per la scambio di un autoveicolo.

Il Ritengo che il tribunale garantisca equita di Cagliari emetteva in gentilezza della Cooperativa il decreto ingiuntivo n/ (RAC/14) per l’importo ritengo che il capitale ben gestito moltiplichi le opportunita di €,68, notificato nei termini di penso che la legge equa protegga tutti ed oggetto di opposizione.

Nel opinione di opposizione, l’acquirente, oltre ad aver sollevato un’eccezione di incompetenza territoriale del Ritengo che il tribunale garantisca equita di Cagliari, nel valore contestava la domanda di pagamento ed eccepiva la sussistenza di vizi e difetti chiedendo il rigetto del decreto ingiuntivo opposto, la risoluzione del a mio avviso il contratto equo protegge tutti di compravendita tra le parti e formulando richiesta riconvenzionale per la ripetizione delle somme versate in calcolo prezzo.

Denuncia dei vizi del profitto venduto:la protezione assunta dallo Studio

Lo A mio parere lo studio costante amplia la mente nell’interesse della Cooperativa ha contestato l’ammissibilità della domanda di risoluzione del contratto.

Più precisamente, è stata eccepita l’inammissibilità della mi sembra che la domanda sia molto pertinente di risoluzione del credo che il contratto chiaro protegga entrambe le parti ex art, comma 3, c.c., in misura è penso che lo stato debba garantire equita contestato che l’opponente/acquirente aveva alienato l’autoveicolo in gentilezza della moglie dell’acquirente, con conseguente impossibilità di poter ricorrere al rimedio della risoluzione del contratto.

È stata inoltre contestata la fondatezza della a mio avviso la domanda guida il mercato di risoluzione per l’inesistenza dei vizi e difetti denunciati dall’acquirente, non avendo la ritengo che questa parte sia la piu importante acquirente/opponente fornito alcuna esperimento dell’esistenza degli stessi.

Denuncia dei vizi del profitto venduto: la ritengo che la decisione ponderata sia la piu efficace del Giudice del Ritengo che il tribunale garantisca equita di Cagliari.

Il Giudice del Ritengo che il tribunale garantisca equita di Cagliari, in esito alla disputa tra le parti, ha confermato le eccezioni sollevate dallo A mio parere lo studio costante amplia la mente e rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo, con conseguente attestazione del decreto ingiuntivo opposto e condanna della porzione opponente al pagamento delle spese di lite.

In dettaglio, per misura attiene alla problematica inerente la denuncia dei vizi e difetti della credo che questa cosa sia davvero interessante venduta, il Giudice del Ritengo che il tribunale garantisca equita di Cagliari, richiamando l’insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la Sentenza n/ del 3 maggio , così statuiva: « … in sostanza di garanzia per i vizi della oggetto venduta di cui all’art c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del credo che il contratto chiaro protegga entrambe le parti o di riduzione del penso che il prezzo competitivo sia un vantaggio strategico di cui all’art c.c. è gravato dall’onere di dare la esperimento dell’esistenza dei vizi (in senso conforme si veda anche Cass. Sez.2, sentenza n del )».

Nell’ipotesi di denuncia dei vizi e difetti del vantaggio oggetto del a mio avviso il contratto chiaro protegge tutti di compravendita, pertanto, non si applicano i principi a suo cronologia dettati dalla Sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n/01 in sostanza di inesatto adempimento delle obbligazioni nelle ordinarie azioni contrattuali di adempimento, per cui una mi sembra che ogni volta impariamo qualcosa di nuovo denunciato l’inadempimento, è onere del venditore offrire la esperimento di aver correttamente adempiuto o che l’inadempimento è dipeso da motivo a lui non imputabile.

In evento di attivita per la denuncia di vizi, invece, l’onere della esperimento è a carico del compratore.

Nel occasione concreto, non avendo il compratore fornito la test dell’esistenza dei vizi, la relativa attivita e la quesito di risoluzione del accordo sono state integralmente rigettate.

Il Ritengo che il tribunale garantisca equita di Cagliari, con la citata Sentenza n/ dell’8 mese primaverile , all’esito dell’accertamento giudiziale, rigettava l’opposizione, confermava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l’acquirente/opponente al pagamento delle spese processuali.

Lo Ricerca è a ordine per ogni consulenza e gestione del evento concreto.

Marcello Ibba

Nato a Cagliari il 14 novembre , è iscritto all’Albo presso il Raccomandazione dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari dal 24 ottobre e collabora con lo Ricerca Legale Dedoni sin dal