Ape necessaria per affitto
L'APE nei contratti di locazione
Quando si stipula un nuovo accordo di locazione, gli obblighi di dotazione, di inserimento della clausola contrattuale e di allegazione dell’APE (Attestato di prestazione energetica) variano al variare delle condizioni del soggetto che loca e alla periodo della locazione.
Nel evento di recente locazione di edifici o unità immobiliari, il proprietario deve rendere disponibile l’APE al recente locatario all’avvio delle trattative e consegnarlo alla termine delle medesime (art. 6, comma 2, del n. /). L’art. 6, comma 3, del n. /, nei contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è indispensabile introdurre una clausola ad hoc con la che l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in disposizione alla attestazione della prestazione energetica degli edifici. I contratti di periodo identico o minore a 30 giorni sono quindi esclusi dall’obbligo di informativa.
L’attestato deve stare allegato ai nuovi contratti di locazione soggetti a registrazione, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari (art. 6, comma 3, del n. /).
In sintesi:
Obbligo | Contratti di durata uguale inferiore 30 giorni | Contratti di periodo eccellente 30 giorni | ||
Singola unità immobiliare | Più unità immobiliari | Singola unità immobiliare | Più unità immobiliari | |
Dotazione APE | Sì | Sì | Sì | Sì |
Inserimento clausola contrattuale | No | No | Sì | Sì |
Allegazione dell'APE al contratto | No | No | No | Sì
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Il D.L. n. / sanziona le violazioni con una ammenda pari a:
- ,00 fino a ,00 euro, per gli atti di trasferimento a titolo oneroso e per le locazioni di edifici;
- ,00 sottile a ,00 euro per le locazioni di singole unità immobiliari di periodo eccellente a 3 anni;
- ,00 sottile a a ,00 euro per le locazioni di singole unità immobiliari non eccedenti 3 anni (si tratta, quindi, soltanto della violazione dell’obbligo di dichiarazione, in misura l’obbligo di allegazione non sussiste).
L’obbligo di “dotazione” (art. 6, comma 2) è sanzionato dall’art. 15, commi 8- 9 del n. / che prevede, per i contratti di locazione di edifici o di singole unità abitative, una sanzione non minore a ,00 euro e non eccellente a ,00 euro.
Ai sensi dell’art. 4, comma 7 , del D.M. 26 mese estivo , gli annunci di locazione, tramite ognuno i mezzi di a mio parere la comunicazione efficace e essenziale commerciali, devono riportare l’indice di prestazione energetica dell’involucro edilizio e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la aula energetica corrispondente. Tale a mio parere l'obbligo va bilanciato con la liberta non riguarda la locazione degli edifici residenziali utilizzati per meno di 4 mesi all’anno (art. 6, comma 8, del n. /).