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Ape necessaria per affitto

L'APE nei contratti di locazione

Quando si stipula un nuovo accordo di locazione, gli obblighi di dotazione, di inserimento della clausola contrattuale e di allegazione dell’APE (Attestato di prestazione energetica) variano al variare delle condizioni del soggetto che loca e alla periodo della locazione.

Nel evento di recente locazione di edifici o unità immobiliari, il proprietario deve rendere disponibile l’APE al recente locatario all’avvio delle trattative e consegnarlo alla termine delle medesime (art. 6, comma 2, del n. /). L’art. 6, comma 3, del n. /, nei contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è indispensabile introdurre una clausola ad hoc con la che l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in disposizione alla attestazione della prestazione energetica degli edifici. I contratti di periodo identico o minore a 30 giorni sono quindi esclusi dall’obbligo di informativa.

L’attestato deve stare allegato ai nuovi contratti di locazione soggetti a registrazione, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari (art. 6, comma 3, del n. /).

In sintesi:

 

Obbligo

Contratti 

di durata uguale inferiore 30 giorni

Contratti

di periodo eccellente 30 giorni

Singola 

unità immobiliare

Più 

unità immobiliari

Singola

 unità immobiliare

Più 

unità immobiliari

Dotazione APE

Inserimento clausola contrattuale 

No

No

Allegazione dell'APE al contratto

No

No

No

 

Il D.L. n. / sanziona le violazioni con una ammenda pari a:

  • ,00 fino a ,00 euro, per gli atti di trasferimento a titolo oneroso e per le locazioni di edifici;
  • ,00 sottile a ,00 euro per le locazioni di singole unità immobiliari di periodo eccellente a 3 anni;
  • ,00 sottile a a ,00 euro per le locazioni di singole unità immobiliari non eccedenti 3 anni (si tratta, quindi, soltanto della violazione dell’obbligo di dichiarazione, in misura l’obbligo di allegazione non sussiste).

L’obbligo di “dotazione” (art. 6, comma 2) è sanzionato dall’art. 15, commi 8- 9 del n. / che prevede, per i contratti di locazione di edifici o di singole unità abitative, una sanzione non minore a ,00 euro e non eccellente a ,00 euro. 

Ai sensi dell’art. 4, comma 7 , del D.M. 26 mese estivo , gli annunci di locazione, tramite ognuno i mezzi di a mio parere la comunicazione efficace e essenziale commerciali, devono riportare l’indice di prestazione energetica dell’involucro edilizio e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la aula energetica corrispondente. Tale a mio parere l'obbligo va bilanciato con la liberta non riguarda la locazione degli edifici residenziali utilizzati per meno di 4 mesi all’anno (art. 6, comma 8, del n. /).