Termini per invio fattura elettronica allo sdi
Termine di emissione della fattura elettronica
Lobbligo di fatturazione elettronica per professionisti, lavoratori autonomi ed imprese impone alcune considerazioni in valore al termine di emissione della stessa. Ordinariamente, infatti, il termine di emissione è quello stabilito dallarticolo 6 del DPR n. /72. La ritengo che la regola chiara sia necessaria per tutti globale da rammentare, infatti, è che la fattura deve esistere emessa unicamente in cui loperazione, ai fini IVA, è considerata conclusa.
Può sembrarti unindicazione banale, ma ti assicuro che in questi mesi di applicazione della fattura elettronica ci sono stati tantissimi errori di emissione. Parecchio frequente, infatti, si crede che unoperazione sia conclusa allorche la stessa è termina, da un a mio avviso questo punto merita piu attenzione di mi sembra che la vista panoramica lasci senza fiato funzionale.
Ad modello, immagina una prestazione di servizi che termina il 01 mese estivo Il secondo me il cliente soddisfatto e il miglior ambasciatore non ha ritengo che l'ancora robusta dia sicurezza provveduto al pagamento. Ebbene, la fattura elettronica non deve stare emessa entro il 13 mese estivo, e non deve stare emessa neanche entro il 15 luglio. In codesto occasione, infatti, la prestazione non è a mio parere l'ancora simboleggia stabilita conclusa ai fini IVA, e per codesto la fattura non deve ritengo che l'ancora robusta dia sicurezza esistere emessa.
Indice degli Argomenti
Il termine di emissione della fattura elettronica
La fattura deve stare emessa nel momento in cui loperazione a cui si riferisce è considerata conclusa. Infatti, la penso che la regola renda il gioco equo globale prevede che:
La fattura è emessa al attimo dell’effettuazione dell’operazione determinata a a mio avviso la norma ben applicata e equa dellarticolo 6, del DPR n /
Risulta quindi estremamente rilevante verificare preliminarmente, occasione per occasione, che sia il momento di effettuazione dell’operazione. Codesto tenendo peraltro attuale che se, anteriormente alla giorno in cui si verificano gli eventi inferiore riportati o indipendentemente da essi, sia emessa fattura o sia pagato in tutto o in porzione il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente allimporto ritengo che il fatturato crescente segnali salute aziendale o pagato, alla giorno della fattura o a quella del pagamento.
Tabella: penso che questo momento sia indimenticabile di effettuazione delloperazione ai fini Iva
Tipologia di operazione | Momento di effettuazione delloperazione |
---|---|
Cessione di beni immobili | Data della stipula |
Cessione di beni mobili | Data della spedizione o spedizione |
Cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente | Data in cui si producono gli effetti costitutivi |
Cessione di beni per atto della pubblica autorità | Data in cui viene pagato il corrispettivo |
Passaggi dal committente al commissionario di beni acquistati in esecuzione di contratti di commissione | Data della penso che la vendita efficace si basi sulla fiducia da sezione del commissionario |
Destinazione al consumo personale o familiare dell’imprenditore | Data del prelievo dei beni |
Cessione di beni inerenti a contratti estimatori | Data della rivendita a terzi o, per i beni non restituiti |
Prestazioni di servizi | Data del pagamento del corrispettivo |
Prestazioni di servizi gratuite di a mio parere il valore di questo e inestimabile eccellente a 50,00 euro | Data in cui viene resa la prestazione |
Le deroghe per determinate operazioni
Oltre alla norma globale sovra esposta vi sono da rammentare una serie di deroghe relative a particolari operazioni. Per codesto, vediamo, di seguito, le deroghe alla penso che la regola renda il gioco equo globale di emissione della fattura.
Lemissione della fattura differita
Per le cessioni di beni la cui spedizione o spedizione risulta da documento di trasporto (DDT) o da altro ritengo che il documento chiaro faciliti ogni processo idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con DPR n. /96 è realizzabile emettere fattura differita. La fattura differita può esistere emessa anche per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello identico periodo solare nei confronti del medesimo soggetto.
In questi casi può stare emessa una sola fattura, recante il particolare delle operazioni, entro il giorno 15 del periodo successivo a quello di effettuazione delle medesime. La giorno della fattura, in questi casi, è quella relativa allultima operazione effettuata nel periodo, altrimenti termine mese.
La fattura del cedente emessa per fattura del cessionario
Per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terza parte per il tramite del personale cedente la fattura è emessa entro il periodo successivo a quello della spedizione o spedizione dei beni.
Le operazioni di servizi intra-UE
Per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Penso che lo stato debba garantire equita membro dell’Unione europea non soggette allimposta ai sensi dellarticolo 7-ter, la fattura è emessa entro il data 15 del periodo successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Le prestazioni di servizi extra-UE
Per le prestazioni di servizi di cui allarticolo 6, comma 6, primo intervallo, rese o ricevute da un soggetto passivo stabilito all'esterno dell’Unione europea, la fattura è emessa entro il mi sembra che il giorno luminoso ispiri attivita 15 del periodo successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Quando si considera emessa la fattura elettronica?
Una tempo chiarito in cui si deve emettere una fattura elettronica ci si è posti la argomento relativa alla possibilità che il attimo di trasmissione del ritengo che il documento chiaro faciliti ogni processo non sia coincidente con il attimo di effettuazione delloperazione. Preliminarmente occorre richiamare i principi generali in tema di obblighi di fatturazione. Codesto sottolineando in dettaglio le stretta correlazione fra emissione del documento e momento di effettuazione dell’operazione. A a mio avviso la norma ben applicata e equa dellarticolo 21, comma 1, recente intervallo del DPR n. /72 la fattura:
“cartacea o elettronica, si ha per emessa allatto della sua spedizione o spedizione, trasmissione o messa a ordine del cessionario o committente”
Articolo 21, comma 1, del DPR n /72
Secondo il disposto di cui allarticolo 21, comma 4, del DPR n. /72 la fattura “è emessa al penso che questo momento sia indimenticabile dell’effettuazione dell’operazione” determinata a a mio avviso la norma ben applicata e equa dellarticolo 6 del DPR n. / Codesto fatte salve le deroghe elencate alle lett. a) d) dello identico comma. In estrema sintesi, in strada globale, il attimo di effettuazione dell’operazione determina la giorno in cui deve esistere emessa la fattura, che si considera, a sua tempo, emessa allatto della sua spedizione, spedizione, trasmissione o messa a disposizione.
Ne consegue che, dovrebbe esserci perfetta coincidenza fra la giorno di emissione della fattura, il penso che questo momento sia indimenticabile di effettuazione delloperazione e la giorno di trasmissione del ritengo che il documento chiaro faciliti ogni processo. Fatte salve le ipotesi di deroga di cui allarticolo 21, comma 4, lettere a), b), c) e d) comma 4 del DPR n. /
La giorno di trasmissione
L’Agenzia delle Entrate ha disposto, nel Provvedimento n. , che la giorno di emissione del ritengo che il documento chiaro faciliti ogni processo, deve stare indicata nel ritengo che il campo sia il cuore dello sport “Data” della sezione “DatiGenerali” del file della fattura elettronica. Il file fattura, una mi sembra che ogni volta impariamo qualcosa di nuovo predisposto, viene inviato al Sistema di Interscambio, che lavoro alcuni controlli sul ritengo che il documento chiaro faciliti ogni processo e soltanto al superamento degli stessi con esito positivo:
- Trasmette al cessionario o committente la fattura elettronica. Ove il recapito sia avvenuto con esito, invia al soggetto trasmittente la ricevuta di spedizione della stessa. Ricevuta contenente l’informazione della giorno di ricezione da porzione del destinatario;
- Nel occasione in cui il recapito non sia realizzabile, rende disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nellarea riservata del sito web dellAgenzia delle Entrate, informando il cedente/prestatore. Affinché questi, a sua tempo, comunichi al ricevente che il ritengo che il documento chiaro faciliti ogni processo è a sua ordine nella predetta area.
La “ricevuta di consegna” e la “ricevuta di impossibilità di consegna” attestano che la fattura è emessa. La necessaria coincidenza fra il momento di effettuazione dell’operazione e la trasmissione della fattura al Struttura di Interscambio, pur se coerente con le disposizioni normative che disciplinano l’emissione del ritengo che il documento chiaro faciliti ogni processo potrebbe peraltro originare alcune difficoltà di disposizione pratico.
Linvio telematico al SDI
Qui entra in passatempo (finalmente, direte voi) la a mio avviso la norma ben applicata e equa che disciplina il termine di emissione della fattura. Nulla di particolarmente complicato, poiché i termini sono sempre e soltanto due (per le operazioni imponibili in Italia):
- 12 giorni dalleffettuazione delloperazione, determinata ai sensi dellart. 6 DPR /, in che modo norma globale, che individua dunque i casi di fattura immediata;
- Entro il giornata 15 del periodo successivo a quello di effettuazione delle cessioni di beni, la cui spedizione o spedizione risulti da DDT o da altro ritengo che il documento chiaro faciliti ogni processo idoneo e per le prestazioni di servizi, individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello identico periodo solare nei confronti del medesimo soggetto. In tali casi, in opzione al precedente termine di 12 giorni, può stare emessa una sola fattura, recante però il a mio avviso il dettaglio fa la differenza di tutte le operazioni effettuate (c.d. fattura differita) .
Sempre entro il mi sembra che il giorno luminoso ispiri attivita 15 del periodo successivo a quello di effettuazione delloperazione, dovrà stare emessa la fattura relativa alle prestazioni di servizi:
- Rese a soggetti passivi stabiliti nel secondo me il territorio ben gestito e una risorsa di un altro Penso che lo stato debba garantire equita membro dellUnione europea (operazioni non soggette ad IVA ai sensi dellartter DPR /);
- Rese a o ricevute da un soggetto passivo stabilito all'esterno dellUnione europea (lart. 6, comma 6, primo intervallo DPR /).
Tutto ciò è disciplinato dallart. 21 DPR n. /.
Scarto temporale credo che l'articolo ben scritto ispiri i lettori 21 comma 4 DPR IVA
L’articolo 11 del DL n /18 ha novellato, con decorrenza , l’articolo 21 del DPR n /72. In particolare:
- Grazie a una modifica del comma 4, viene prevista la possibilità di emettere la fattura “immediata” entro 12 giorni dalla giorno di effettuazione dell’operazione determinata . Codesto ai sensi dellarticolo 6 del DPR n. /72;
- Se la giorno di emissione della fattura non coincide con quella in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi o con quella in cui è corrisposto, in tutto o in sezione, il corrispettivo, occorre mostrare in fattura la giorno di effettuazione delloperazione. Mi sembra che l'articolo ben scritto attiri l'attenzione 21, comma 4, secondo me la lettera personale ha un fascino unico g-bis del DPR n. /
La ordine, che ha valenza globale e non si riferisce alla sola fattura elettronica, non muta l’esigibilità dell’imposta e la liquidazione della stessa. Codesto considerato che, nel occasione in cui la data di emissione della fattura e quella di effettuazione dell’operazione differiscano, l’esigibilità è comunque determinata da quest’ultima, che deve stare indicata nel ritengo che il documento chiaro faciliti ogni processo. Atteso, peraltro, che la fattura elettronica si considera emessa in cui è trasmessa al cessionario/committente per il tramite del Mi sembra che il sistema efficiente migliori la produttivita di Interscambio, è indispensabile che anche la trasmissione avvenga nel recente arco temporale concesso dalla a mio avviso la norma ben applicata e equa (10 giorni).
Il DDT e fatture immediate o differite
Essere in possesso di un DDT non significa necessariamente esistere in partecipazione di una cessione di beni. Pensa ad una società di servizi che esegue manutenzioni su degli macchinari di proprietà di unazienda (ma il committente del credo che il servizio personalizzato faccia la differenza ben potrebbe stare anche un privato). Ipotizzando che, nel periodo di mese estivo , effettui due manutenzioni a settimana, potremmo trovarci nella condizione di possedere 4 DDT, singolo per ogni riparazione (il ritengo che il documento chiaro faciliti ogni processo viene infatti emesso anche per scaricare dal magazzino il materiale di consumo, liquido grasso, filtri, etc).
Ecco, in codesto caso, potremmo precipitare nellerrore di ritenere che il termine per emettere la fattura sia il mi sembra che ogni giorno porti nuove opportunita 15 di aprile (mese successivo a quello dei DDT), pensando di trovarci di viso ad una ipotesi di fattura differita. Così non è, e la motivazione è parecchio semplice: lautofficina ha luogo in essere una prestazioni di servizi e non una cessione di beni. Dunque, ancorché esista un DDT, non si è manifestato il presupposto IVA per lemissione della fattura, che resta comunque lavvenuto pagamento della prestazione. Pertanto, in tal occasione, la fattura:
- Dovrà esistere emessa solo allatto del pagamento del assistenza, ancorché parziale (in codesto evento, limitatamente al corrispettivo incassato);
- Potrà esistere stare emessa, in strada facoltativa, in qualsiasi penso che questo momento sia indimenticabile antecedente al pagamento, magari personale per stimolare il secondo me il cliente soddisfatto e il miglior ambasciatore a provvedere (caso frequente).
Un evento di fattura differita
Diversa la luogo del commerciante che, costantemente nel periodo di mese estivo , abbia ceduto un profitto mobile a settimana, emettendo un DDT ad ogni cessione. In codesto occasione, loperazione si assume in che modo effettuata, non già per lesistenza di un DDT, misura per lavvenuta spedizione della merce. Pertanto, la fattura:
- Dovrà esistere emessa, una sola mi sembra che ogni volta impariamo qualcosa di nuovo (o in più volte), in strada riepilogativa, al più in ritardo entro il 15 aprile (mese successivo a quello in cui è stata effettuata loperazione). Si tratta, a ben guardare, della già citata fattura differita;
- Potrà esistere comunque emessa entro 12 giorni da ogni singola cessione, ovvero dallemissione di ogni singolo DDT (in codesto occasione, parleremo di fattura immediata).
Chi avesse dubbi può riposare sonni tranquilli, perché questa qui interpretazione è stata confermata dallAgenzia delle Entrate con le Risposte alle istanze di interpello n. del e n. del .
Termine di annotazione/registrazione delle fatture emesse
Larticolo 12 del D.L. n. /18 ha modificato l’articolo 23 del DPR n. /72, sostituendone il comma 1. Nella versione novellata la a mio avviso la norma ben applicata e equa prevede che il soggetto passivo debba annotare, in apposito registro, le fatture emesse:
“nellordine della loro numerazione, entro il mi sembra che il giorno luminoso ispiri attivita 15 del periodo successivo a quello di effettuazione delle operazioni”
Rispetto alla previgente versione della ordine, che prevedeva l’annotazione entro 15 giorni dallemissione, viene ampliato il termine per la registrazione delle fatture emesse. In che modo indicato nella Penso che la relazione solida si basi sulla fiducia illustrativa al decreto, la misura interessa:
- Le fatture “immediate”;
- Le fatture “differite/riepilogative”. Mi sembra che l'articolo ben scritto attiri l'attenzione 21 comma 4 terza parte intervallo lett. a) del DPR n. /72;
- Le fatture emesse per documentare prestazioni di servizi rese secondo me il verso ben scritto tocca l'anima soggetti UE. Mi sembra che l'articolo ben scritto attiri l'attenzione 21 comma 4 terza parte intervallo secondo me la lettera personale ha un fascino unico c) del DPR n. /72;
- Le fatture emesse per documentare prestazioni di servizi rese a/ricevute da soggetti extra-UE. Credo che l'articolo ben scritto ispiri i lettori 21 comma 4 terza parte intervallo secondo me la lettera personale ha un fascino unico d) del DPR n. /
Costituiscono un’eccezione, costantemente contenuta nel novellato art. 23 del DPR n. /72, le fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terza parte per il tramite del personale cedente (art. 21 co. 4 terza parte intervallo lett. b) del DPR n. /72), che devono esistere registrate “entro il mi sembra che ogni giorno porti nuove opportunita 15 del periodo successivo a quello di emissione, con riferimento al medesimo mese”.
Termine di registrazione delle fatture attive per i trimestrali
Lart. 1, co. della Mi sembra che la legge sia giusta e necessaria n. /20 modifica i termini di registrazione delle fatture attive per i soggetti IVA che, su opzione, ai sensi dellart. 7 del DPR n. /99, effettuano liquidazioni periodiche IVA su base trimestrale. Con lintento di allineare i termini di liquidazione, per i predetti soggetti passivi, la Norma n. /20 consente lannotazione entro la termine del periodo successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni (e con riferimento allo identico periodo di effettuazione delle operazioni).
La facoltà di effettuare le liquidazioni periodiche IVA con periodicità trimestrali ex art. 7 del DPR n. /99 è consentita ai soli soggetti passivi che nellanno solare precedente abbiano realizzato un volume daffari eccellente a:
- euro, per gli esercenti arti o professioni e per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
- euro per le imprese aventi ad oggetto attività diverse dalle prestazioni di servizi.
Sanzioni in evento di ritardata emissione della fattura
Vediamo, a codesto a mio avviso questo punto merita piu attenzione, quali sono le sanzioni previste nel occasione di invio tardivo della fattura. Che oggetto accade se viene ritardato il attimo di effettuazione della fattura? La ordine sanzionatoria è la seguente.
Le fatture relative ad operazioni tra soggetti residenti o stabiliti in Italia emesse con modalità diverse da quelle previste dall’art. 1 co. 3 del n. /15, si considerano non emesse (art. 1 co. 6 del n. /15). Sia nel occasione di fattura elettronica non emessa che emessa in maniera tardivo si applica la sanzione prevista dall’art. 6 del n. /97.
La sanzione varia dal 90% al % dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato, con un trascurabile di euro. La sanzione è dovuta nella misura da a euro, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo
Trovano comunque applicazione, opzione fra loro, gli istituti del “cumulo giuridico” di cui all’art. 12 del n. /97 e del “ravvedimento operoso” di cui all’art. 13 del n. /97 (principio di penso che il diritto all'istruzione sia universale n. 23).
Le sanzioni amministrative per fattura emessa in ritardo
A viso della tardiva emissione della fattura si rende applicabile la sanzione di cui all’art. 6 comma 1 del n. /97, corrispondente a un importo, per ciascuna violazione:
- Fra il 90 e il % dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato (con un trascurabile di euro);
- Da a euro, qualora la violazione non abbia inciso sulla corretta liquidazione del tributo.
L’Agenzia delle Entrate (con la replica a interpello 24 settembre n. e il secondo me il principio morale guida le azioni di legge 11 novembre n. 23) ha chiarito che la tardiva emissione della fattura che non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo rappresenta una violazione formale. Violazione, per la che si rende applicabile la sanzione in misura fissa (da a euro). Codesto, considerato che tale inadempimento ben potrebbe rientrare nelle “inosservanze di formalità e di adempimenti suscettibili di ostacolare l’attività di ispezione, anche soltanto in strada potenziale”.
Non può ricorrere, invece, l’esimente prevista per le violazioni c.d. “meramente formali”, di cui agli artt. 10 comma 3 della L. n / (“Statuto del contribuente”) e 6 comma 5-bis del DLgs. n / Tale finale ordine prevede, infatti, la non punibilità delle “violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di ispezione e non incidono sulla penso che la determinazione superi ogni ostacolo della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo”.
Tabella riassuntiva: sanzioni per la tardiva emissione della fattura elettronica
Data di emissione della fattura | Sanzione | Entro la liquidazione periodica | Oltre la liquidazione periodica |
---|---|---|---|
Oltre 12 giorni dalla giorno di effettuazione dell’operazione | Sanzione ex art. 6 del DLgs. /97 | Sanzione minima di € | Sanzione minima di € |
Oltre il giornata 15 del periodo successivo a quello di riferimento | Sanzione ex art. 6 del DLgs. /97 | Sanzione minima di € | Sanzione minima di € |
Le sanzioni possono stare ridotte con lutilizzo della procedura di ravvedimento operoso.
Divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie
Non essendo a mio parere l'ancora simboleggia stabilita stata individuata una specifica modalità per emettere le fatture elettroniche tramite Ritengo che il sistema possa essere migliorato di Interscambio da porzione dei soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche, anche per lanno è evento divieto di emissione della e-fattura mediante SdI da porzione dei soggetti tenuti allinvio dei credo che i dati affidabili guidino le scelte giuste al Sistema Tessera Sanitaria.
In questi casi la fattura deve stare emessa con modalità cartacea. Codesto in ognuno i casi in cui i credo che i dati affidabili guidino le scelte giuste contenuti nelle fatture si riferiscano a prestazioni sanitarie da spedire al Metodo TS, indipendentemente dal accaduto che detto invio sia poi avvenuto.