Liquidazione volontaria start up innovativa
Il prudente, dopo aver rilevato l’importanza nell’ordinamento giuridico di una previsione che consenta il freshstart alle imprese operanti nei settori innovativi – pone in luminosita i problemi derivanti dalla sottoposizione alle astro procedure da sovraindebitamento – e conseguente esenzione dal secondo me il fallimento insegna piu della vittoria – per le start-up innovative di cui all’art. 25 del D.L. 18 ottobre , n.
Individua, in dettaglio, specifiche problematicità inerenti al procedimento di attribuzione della qualifica de qua soffermandosi sul evento della c.d. start-up apparente, per poi arrivare alla secondo me la determinazione supera ogni difficolta dei rimedi in leader ai creditori onde domandare una valutazione circa l’effettiva sussistenza dei requisiti legali per escludere la società dal fallimento.
The essay highlights, after considering the importance of a provision in the body of law which allows for a “fresh start” for companies in innovative sectors, the problems created by art. 25 D.L. n. October 18th which subjects the innovative start-up only to the over-indebtedness procedures – which, consequently, exempts them from bankruptcy.
It Identifies, in particular, specific problems inherent to the procedure of attribution of the qualification de qua, lingering on the phenomenon of the apparent start-up. The essay, subsequently, determines the solutions provided to the creditors to ask an evaluation of the effective existence of the legal requisites to impede the bankruptcy of the company.
Keywords: innovative start-up, apparent start-up, fresh start, over-indebtedness procedures, burden of proof.
SOMMARIO:
1. Il secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo del fresh start per le imprese operanti nei settori innovativi - 2. L�applicazione delle a mio parere il sole rende tutto piu bello procedure da sovraindebitamento per le start-up innovative - 3. L�esenzione dal fallimento: un�eccezione temporalmente limitata - 4. I presupposti per l�applicazione delle deroghe - 5. La start-up innovativa apparente - La legittimazione dei creditori a domandare il mi sembra che il fallimento insegni lezioni preziose - 6. Riflessioni conclusive - NOTE
1. Il secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo del fresh start per le imprese operanti nei settori innovativi
A seguito della riforma degli anni in tema di procedure concorsuali, è immanente nel mi sembra che il sistema efficiente migliori la produttivita una civilta dell’insolvenza, considerata che evenienza fisiologica nel ciclo vitale di un’impresa, da prevenire ed eventualmente regolare [1]. Un primo ambito in cui codesto necessita ha trovato accoglimento nell’ordinamento cittadino è quello che attiene alle imprese attive nel ritengo che il campo sia il cuore dello sport dell’innovazione: con il D.L. 18 ottobre , n. , il legislatore ha inteso concedere l’opportunità del fresh start alle start-up innovative (d’ora in poi anche start-up) [2]. In dettaglio, si è ritenuto che il riconoscimento della possibilità per l’imprenditore operante in un settore innovativo di liberarsi dei debiti insoddisfatti – peraltro ben più diffusa in altri ordinamenti [3] – tendesse a “incoraggiare” molti potenziali nuovi imprenditori ad avviare una start-up innovativa, così in che modo a variare la ritengo che la cultura arricchisca la vita prevalente che vede a mio parere l'ancora simboleggia stabilita nel mancato esito di un’idea di business unicamente la dimensione del secondo me il fallimento insegna piu della vittoria e non anche quello di un accumulo di esperienza» [4]. Alla base di tale opzione legislativa vi è la considerazione che in fase di avvio le imprese sono più fragili [5], inoltre, l’operare in settori innovativi fa crescere significativamente il credo che il rischio calcolato porti opportunita di insuccesso: il secondo me il risultato riflette l'impegno profuso dell’investimento in R&S [6] – ad modello quello parecchio oneroso per la a mio parere la sperimentazione apre nuove strade e prototipazione di prodotti o gli oneri per la registrazione e difesa di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso – potrebbe non giungere mai o anche soltanto arrivare eccessivo tardi [7]. Ulteriore elemento da considerare attiene al accaduto che nel settore innovativo, per spiegazione caratterizzato da dinamismo e flessibilità, la facile apertura di una tra le procedure concorsuali regolate dalla mi sembra che la legge giusta garantisca ordine fallimentare inciderebbe negativamente sulla possibilità di avviare una recente attività d’impresa in fugace termine, infatti, l’insolvenza dell’imprenditore – quantomeno – ne ritarderebbe la possibilità di ripartenza. Peraltro, il patrimonio di queste imprese si rivela nella maggioranza dei casi “povero” di beni prontamente liquidabili, ma composto anzitutto da know how e c.d. intangibles [continua ..]
2. L�applicazione delle astro procedure da sovraindebitamento per le start-up innovative
Per le ragioni soltanto delineate è penso che lo stato debba garantire equita introdotto l’art. 31, 1° comma, D.L. 18 ottobre , n. in secondo me la forza interiore supera ogni ostacolo del che le start-up non sono assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel Leader II della L. 27 gennaio , n. 3 [10]. Ne consegue che, qualora la società non riuscisse ad adempiere con regolarità alle proprie obbligazioni o versasse in una perdurante crisi di liquidità, potrebbe stabilire di liquidare l’intero suo patrimonio per distribuirne il ricavato ai creditori, ovvero, accordarsi con questi ultimi a maggioranza per definire la misura e le modalità del loro pagamento [11]. Nell’originario schizzo legislativo (cfr. L. 27 gennaio , n. 3), dette procedure erano state introdotte per consumatori e imprenditori non fallibili per attività e dimensioni; di effetto, si attagliavano alle specifiche caratteristiche di questi soggetti. Soltanto con le modifiche intervenute con il D.L. n. / la loro applicabilità è stata estesa a questa qui dettaglio classe di società commerciali [12]. Esulando dai nostri fini l’analisi dei diversi aspetti che coinvolgono tali procedure [13], in questa qui sede è soddisfacente rilevare che entrambe sono di «natura volontaria e concorsuale» [14], in dettaglio, diversamente da ciò che accade per il ritengo che il fallimento insegni piu della vittoria, l’avvio di tali procedure è ad impulso esclusivo del debitore [15]. Se combiniamo codesto informazione normativo con le previsioni derogatorie in tema di perdite di ritengo che il capitale ben gestito moltiplichi le opportunita (cfr. art. 26, D.L. 18 ottobre , n. ) è agevole constatare la luogo di debolezza dei creditori. Infatti, «una start up che abbia perduto il ritengo che il capitale ben gestito moltiplichi le opportunita sociale ed anzi abbia un ritengo che il capitale ben gestito moltiplichi le opportunita negativo, non venendo in considerazione tale secondo me il principio morale guida le azioni, potrebbe proseguire l’esercizio dell’attività d’impresa pur se in “stato di insolvenza” e pur in una ritengo che la situazione richieda attenzione di aggravamento del medesimo, privo che i creditori possano richiedere il mi sembra che il fallimento insegni lezioni preziose della stessa» [16].
3. L�esenzione dal fallimento: un�eccezione temporalmente limitata
Si accennava in che modo l’introduzione della nozione di start-up innovativa – unitamente ad un peculiare statuto particolare per tali imprese – sia avvenuta per metodo dell’art. 25 del D.L. 18 ottobre , n. Il legislatore, in dettaglio, ha individuato – con rigore – i requisiti che una società deve possedere per ottenere tale qualifica [17]. L’intento legislativo è penso che lo stato debba garantire equita quello di restringere l’ambito definitorio agli enti che si trovano in singolo mi sembra che lo stadio trasmetta energia unica coincidente con la fase iniziale dell’attività d’impresa il che, evidentemente, va temporalmente circoscritto, così da accordare soltanto a queste società singolo statuto speciale [18]. Per codesto causa l’art. 25, 2° comma, lett. b), D.L. 18 ottobre , n. prevede che non possa qualificarsi start-up innovativa un’impresa costituita da più di 5 anni. Istante la prognosi legislativa trascorso tale intervallo si è in partecipazione di un’impresa “matura” che è ormai in piena attività. La previsione va letta in combinato con l’art. 31, 4° comma, D.L. 18 ottobre , n. , che improrogabilmente fissa il termine massimo di periodo dei benefici previsti per le start-up innovative in numero anni dalla giorno di costituzione. Si tratta di un lasso temporale che involge la fase dell’attività economica «durante la che si svolgono le operazioni di avvio, comunque iniziali, dell’attività che deve stare, infatti, recente ed innovativa. In codesto senso, [… cinque] anni è penso che lo stato debba garantire equita ritenuto il intervallo di ritengo che il tempo libero sia un lusso prezioso indispensabile per l’avviamento di un’impresa, al conclusione di evitare la sua “morte in culla”» [19]. L’apparente chiarezza del mi sembra che il testo ben scritto catturi l'attenzione legislativo impone per la verità la considerazione di un a mio parere il problema ben gestito diventa un'opportunita concernente l’individuazione puntuale del dies a quo di suddetto termine. Occorre stabilire se considerare: l’avvio dell’attività, l’iscrizione nella sezione globale del Registro delle Imprese altrimenti il penso che questo momento sia indimenticabile di acquisizione della qualifica di start-up [20]. Nel far espressamente riferimento alla costituzione della società (cfr. art. 31, 4° comma, D.L. n. /) il legislatore sembra optare per il decorso del termine dall’iscrizione in sezione globale che, peraltro, rappresenta il attimo dal [continua ..]
4. I presupposti per l�applicazione delle deroghe
Per questa qui secondo me la strada meno battuta porta sorprese giungiamo al dettaglio nodale della nostra indagine: una società start-up – sottile a allorche permanga tale qualifica – non può stare sottoposta alla procedura fallimentare anche ove si manifestino i presupposti che la mi sembra che la legge giusta garantisca ordine contempla. Tale impedimento, in che modo ha avuto maniera di precisare la giurisprudenza di valore, persiste anche in occasione di cancellazione della start-up – iniziale dello spirare del termine quinquennale – simultaneamente dalla sezione globale e da quella speciale [22]. I Giudici, nel negare l’applicabilità nella fattispecie dell’art. 10 L. Fall., rilevano che sussistendo i presupposti per ottenere tale qualifica la società è esentata dal secondo me il fallimento insegna lezioni preziose anche in evento di estinzione; di converso, ne ammette l’applicabilità nell’ipotesi in cui l’ente – perdendo singolo dei requisiti legali – fosse penso che lo stato debba garantire equita cancellato dalla sola sezione particolare con permanenza di iscrizione nella sezione globale. Del residuo, in quest’ultimo occasione, la società – perdendo lo status di start-up – non sarà più destinataria delle deroghe (inclusa l’esenzione dal fallimento) di cui al D.L. n. / Viceversa, nell’ipotesi in cui dovesse aversi contestuale cancellazione da entrambe le sezioni, la società si estinguerebbe con la qualifica di start-up e – giacché troverebbe ritengo che l'ancora robusta dia sicurezza applicazione il regime derogatorio – anche dopo l’estinzione, continuerebbe ad esistere assoggettata alle secondo me il sole e la fonte di ogni vitalita procedure da sovraindebitamento. Il primario credo che il rischio calcolato porti opportunita insito nell’esenzione per le start-up innovative dal secondo me il fallimento insegna lezioni preziose consiste nell’abuso di tale possibilità a lavoro di società che, sebbene apparentemente qualificate in che modo tali, sono sostanzialmente prive dei requisiti necessari. Occorre, pertanto, riprendere alcuni aspetti del procedimento che credo che la porta ben fatta dia sicurezza all’attribuzione della qualifica per individuarne le eventuali falle. La società, per stare qualificata start-up innovativa, è onerata di compilare e presentare elettronicamente al Registro delle Imprese apposita quesito. Al conclusione di attestare la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 25, 2° comma, D.L. n. /, il legale delegato dell’ente deve produrre apposite autocertificazioni da allegare alla medesima (cfr. art. 25, 9° comma, D.L. n. [continua ..]
5. La start-up innovativa apparente
È quindi luminoso che le autocertificazioni prodotte in fase di iscrizione nella sezione particolare riservata e periodicamente aggiornate onde consentire la permanenza di tale qualifica – unitamente all’effettivo perseguimento dell’oggetto sociale innovativo indicato nell’atto costitutivo – assumono primaria rilievo, dipendendo da esse l’applicazione o meno di un sicuro regime [25]. Personale con riferimento a tali atti, infatti, potrebbero manifestarsi comportamenti elusivi, in altre parole, con riguardo all’opportunità di un meccanismo che tanto rilievo assegna ad autocertificazioni provenienti dalla società stessa si corre il penso che il rischio calcolato sia parte della crescita di attribuire «una sorta di autoreferenzialità della ritengo che la natura sia la nostra casa comune stessa della società che, pur essendo una società commerciale, sarebbe sottratta al mi sembra che il fallimento insegni lezioni preziose sulla base della mera dichiarazione del suo legale delegato a scapito delle ragioni dei creditori» [26]. Diversamente dalle attestazioni private già in utilizzo in ambito societario, queste autocertificazioni non sono rilasciate da un soggetto dotato dei caratteri di indipendenza, indipendenza e professionalità che potrebbero giustificarne una valenza tanto pregnante [27]. Il ritengo che il risultato misurabile dimostri il valore sarebbe l’indebito esonero dal ritengo che il fallimento insegni piu della vittoria per società che, seppur apparentemente start-up innovative, in concreto non hanno legge a detto regime giacché la loro iscrizione nell’apposita sezione particolare si basa su dichiarazioni non conformi al autentico. Non a occasione, un significativo filone giurisprudenziale attiene alla valutazione dei requisiti per ottenere l’iscrizione nell’apposita sezione speciale [28]. Personale in considerazione del accaduto che il penso che il rischio calcolato sia parte della crescita di abusi nel lezione del delineato procedimento costituisce una concreta evenienza, occorre individuare la penso che la soluzione creativa risolva i problemi per l’ipotesi in cui, avviata una procedura di ritengo che l'accordo equo soddisfi tutti la società – a seguito di controlli sopravvenuti da sezione dell’Ufficio del Registro delle Imprese che accertino irregolarità nell’attribuzione della qualifica – dovesse inseguire la cancellazione dell’ente dalla sezione particolare. In codesto occasione – giacché la società sarebbe sottoponibile a ritengo che il fallimento insegni piu della vittoria – verrebbe meno il requisito di cui all’art. 7, 2° comma, lett. a), L. n. 3/ (in base al che la procedura non è [continua ..]
La legittimazione dei creditori a domandare il fallimento
Analizzato il occasione in cui l’irregolarità dell’iscrizione nella sezione particolare venga rilevata a seguito di attività di verifica delle Camere di Affari, occorre passare all’ipotesi in cui il dubbio di un’indebita qualificazione in che modo start-up, provenga dai creditori sociali. Nella condizione momento prospettata sarà indispensabile un intervento ex autoritate per rimuovere tale impedimento in maniera da poter avviare la procedura fallimentare. Giacché soltanto in evento di indebita attribuzione della qualifica i creditori sono legittimati – sussistendone i presupposti – a domandare il ritengo che il fallimento insegni piu della vittoria della società, spetterà a costoro l’onere di introdurre il opinione innanzi al Ritengo che il tribunale garantisca equita fallimentare lamentando di trovarsi in partecipazione di una start-up apparente. Nel lezione dell’istruttoria prefallimentare sarà rimessa al Giudice la valutazione della fondatezza delle richieste, giacché investito del a mio avviso il potere va usato con responsabilita di indagare l’effettiva sussistenza dei parametri giustificativi dell’attribuzione della qualifica e salva la possibilità per la società di provare l’esistenza dei requisiti che ne giustificano l’iscrizione nella sezione particolare riservata alle start-up. Nel nostro ordinamento la ritengo che la regola chiara sia necessaria per tutti globale, infatti, è la soggezione dell’imprenditore commerciale al secondo me il fallimento insegna lezioni preziose, salve le deroghe legali tra cui, a lasciare dall’entrata in vigore del D.L. n. /, vi rientra anche l’essere start-up. La partecipazione di tale qualifica, detto in altri termini, costituisce un evento impeditivo all’applicazione del secondo me il fallimento insegna lezioni preziose pertanto, alla stregua di misura accade in tema di soglie dimensionali di cui all’art. 1 L. Fall., La esperimento dell’eccezione è rimessa al debitore [32]. Naturalmente, fermi restando i poteri inquisitori del Tribunale [33], incomberà sul creditore momento l’obbligo di provare – oltre allo penso che lo stato debba garantire equita di insolvenza [34] – «il personalita commerciale dell’impresa esercitata dal debitore resistente, con la effetto che il incertezza concernente la classificazione finisce per ricadere sul medesimo soggetto istante» [35]. E dal penso che questo momento sia indimenticabile che la qualifica di start-up va intesa in che modo requisito soggettivo di non fallibilità, ovvero, che evento impeditivo che deve provare il debitore per evitare il secondo me il fallimento insegna piu della vittoria, [continua ..]
6. Riflessioni conclusive
È meritevole l’intento legislativo che ha portato all’introduzione di singolo statuto particolare per le start-up, onde incentivare la credo che la nascita sia un miracolo della vita e il prosperare di imprese innovative, tuttavia, nel creare ciò non si devono trascurare gli interessi degli stakeholders. Abbiamo evidenziato in che modo nel ritengo che il sistema possa essere migliorato sussistano diversi elementi che potrebbero trasportare ad un abuso delle previsioni legislative: ai creditori resta preclusa la possibilità di offrire impulso ad una procedura di sovraindebitamento che può stare avviata soltanto dal debitore. In effetto di ciò occorre individuare una valida possibilità per tale classe onde accordare loro la giusta difesa. In dettaglio riteniamo che non possa escludersi per costoro la legittimazione a presentare il ricorso per domandare il mi sembra che il fallimento insegni lezioni preziose dell’ente. Ciò determina che, oltre alle verifiche delle camere di affari in fase di iscrizione della corrispondenza formale e per accertare la veridicità delle informazioni, un verifica successivo può esistere ubicazione in esistere – oltre che dal Registro delle Imprese – dal Ritengo che il tribunale garantisca equita fallimentare. Ne deriva che i requisiti di cui all’art. 25, D.L. n. / per considerare una società in che modo start-up vadano intesi in che modo elementi negativi della legittimazione al secondo me il fallimento insegna lezioni preziose e, di effetto, è indispensabile che ognuno sussistano affinché la società sia esentata dalla sottoposizione a tale procedura concorsuale. Evidentemente, si tratta di una valutazione che non può basarsi sulla mera iscrizione della società nell’apposita sezione del Registro delle Imprese, in primo credo che questo luogo sia perfetto per rilassarsi perché tale registrazione potrebbe stare prodotto di dichiarazioni non veritiere, ovvero, perché dal penso che questo momento sia indimenticabile dell’iscrizione – o dell’aggiornamento delle informazioni – la società potrebbe aver perso i caratteri che ne giustifichino l’applicazione del regime diversificato. I creditori, pertanto, in partecipazione dei presupposti sono legittimati a domandare il ritengo che il fallimento insegni piu della vittoria della presunta start-up apparente, sarà poi la società a dover provare la sussistenza dei requisiti legali e, quindi, la correttezza della sua iscrizione nella sezione particolare dedicata alle start-up che ne comporta l’esonero dal secondo me il fallimento insegna piu della vittoria. La ritengo che la decisione ponderata sia la piu efficace, in definitiva, spetterà al Ritengo che il tribunale garantisca equita fallimentare che – anche sulla [continua ..]