Agente di commercio in forma societaria
Attività in sagoma societaria
Secondo misura disposto dall'art. 6, 1° comma, della regolamento n. /85, qualora l'attività di agente o delegato di affari sia esercitata da società, i requisiti per l'iscrizione devono stare posseduti «dai legali o dal legale delegato delle società stesse».
Pertanto, nel occasione di società in denominazione collettivo, il possesso dei requisiti sarà richiesto per tutti i soci in possesso di sottoscrizione e dunque di legale rappresentanza; per le società in accomandita facile, per ognuno i sociaccomandatari; per le società giuridiche, per ognuno coloro cui sono stati conferiti i poteri di legale rappresentanza, e quindi, di a mio avviso la norma ben applicata e equa gli amministratori (presidente, amministratore irripetibile, amministratori delegati).
"Nell'ipotesi in cui dall'atto costitutivo o dal verbale assembleare o del Raccomandazione di gestione, risulti l'esistenza di una delega delimitata all'attività di ufficio soltanto per un legale delegato specifico, il possesso dei requisiti professionali sarà verificata unicamente per quest'ultimo" (Parere MICA prot. n. del 02/04/).